Legislazione in materia di benessere e tutela degli animali d’affezione anche durante il trasporto

Legislazione in materia di benessere e tutela degli animali d’affezione anche durante il trasporto

Rientrano in questo quadro normativo alcuni disposti legislativi che è bene conoscere, sia per come si tiene un cane per un corretto reciproco rapporto, sia per come si trasporta un cane durante gli spostamenti in auto e sia per come si educa e/o si addestra un cane per determinate mansioni.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni 6 febbraio 2003
(Disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet teraphy)
Dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a provvedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia e abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed una adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

L’Accordo Stato-Regioni sopra citato obbliga in tutta Italia dal 1° gennaio 2005 il sistema identificativo dell’Anagrafe Canina con l’inserimento di un Microchip obbligatorio per tutti i possessori di cani e quindi obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe canina. La Regione Lazio ha  recepito l’Accordo Stato-Regioni con la:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  18 dicembre 2006 n. 866.
Recepimento «Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy
del 6 febbraio 2003».

ORDINANZA del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 6 agosto 2008
(Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina)
Art 1 comma 2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
Comma 5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore della presente ordinanza.
Art 2 comma 1. E' vietata la vendita di cani di eta' inferiore ai due mesi, nonche' di cani non identificati e registrati in conformita' alla presente ordinanza.

Legge 14 agosto 1991 n.281
(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)
Art.1 – Lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono , al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Legge Regionale 21 ottobre 1997 n.34
(Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)
Art.15 – E’ vietato a chiunque l’abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
Art.19 comma 1 – Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
Comma 2 – Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
Comma 3 – E’ fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all’igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.
Questa norma regionale inoltre introduce il sistema dell’anagrafe canina obbligatoria che era un tatuaggio posto all’interno coscia da applicare entro tre mesi dalla nascita.

Codice della Strada  “Titolo V”
(Norme di comportamento – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore)
Art.169 comma 6 – Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320 (Regolamento di Polizia veterinaria per il trasporto a fini commerciali, ndr) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore ad uno e comunque in condizioni da costituire impedimento e pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se istallati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione).
Art.170 – Sui mezzi a due ruote è permesso il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore che non sporga tanto lateralmente o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo, ovvero impediscano o limitino la visibilità del conducente.

Regolamento  (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004
(sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n.151
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate).
Questa norma prevede che chiunque trasporti animali vivi vertebrati per conto di terzi debba premunirsi di un Certificato di Idoneità al Trasporto.

LEGGE 20 luglio 2004 n.184
(Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)
Art.1 Modifiche al Codice penale Art.544-ter  (Maltrattamento di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
Art. 727 (Abbandono di animali) – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con la multa da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica) - 1. Il Presidente della Repubblica e'autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)- 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
Art. 3.
(Modifiche al codice penale)- 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi
» sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »; b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

ATTENZIONE:

Per qualunque dubbio relativo al benessere degli animali d’affezione e la loro detenzione: gli alloggi, i box, i recinti, il trasporto, i mezzi di trasporto, l’anagrafe canina, etc,. Rapportarsi esclusivamente con la propria ASL Servizio Veterinario competente per territorio. In questo modo si evita di poter incorrere in sanzioni che per alcuni casi sono anche importanti, sia di carattere amministrativo che penale.